Statuto

Art. 1

E’ costituito in Capalbio un Comitato apolitico, apartitico, senza scopo di lucro, denominato “maremmaviva”.

 

Art. 2

Il territorio alla cui tutela l’associazione intende dedicare la propria attività è costituito dal Comune di Capalbio e dai territori immediatamente limitrofi, di Pescia Romana e Ansedonia.

Scopi del Comitato sono:

a) Diffondere, a beneficio del territorio, la cultura della conservazione dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle sue risorse, della biodiversità.

b) Promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e della sua economia agricola, turistico/residenziale e artigianale, promuovendo le azioni necessarie di carattere istituzionale, formativo e legale.

c) Tutelare e valorizzare il territorio come patrimonio dei suoi cittadini e di quanti vi risiedono stabilmente e vi trascorrono il loro tempo libero, in considerazione del grande valore storico, culturale ed ambientale che esso riveste, con l’espressa finalità di sostenere la conservazione dell’identità paesaggistica, della qualità della vita, del rispetto degli insediamenti umani di qualità, delle specie animali e vegetali e dell’ambiente.

d) Tutelare, valorizzare e promuovere gli aspetti sociali, culturali ed economici legati alle tramandate vocazioni naturali di questo territorio, anche contrastando le iniziative che arrecano nocumento alla integrità del predetto.

 

Art. 3

Il Comitato rappresenta e sostiene le scelte e i programmi deliberati dai propri organi esecutivi, presso le istanze istituzionali, politiche e di giurisdizione, conducendo tutte le azioni ed iniziative utili affinchè le leggi, i regolamenti, i provvedimenti in genere della Pubblica Amministrazione a livello Centrale, Regionale e Comunale, corrispondano positivamente agli obiettivi richiamati nell’art. 2.

 

Art. 4

L’attività perseguita non ha fini di lucro.

 

Art. 5

I soci si distinguono in Benemeriti ed Effettivi.

Su deliberazione del Comitato Direttivo, sono Soci Benemeriti le persone o gli enti che hanno contribuito o contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali mediante straordinari e significativi apporti, anche finanziari.

Sono soci effettivi coloro che con l’accettazione del presente statuto si iscrivono al Comitato. Agli iscritti, previa delibera, può essere richiesta una quota annuale d’ammontare non elevato.

Comitato Maremma Viva · Capalbio · [email protected]

La qualifica di socio può venire meno per deliberazione del Direttivo e con il voto dei 2/3 dei suoi componenti, per incompatibilità con le regole statutarie o per gravi motivi d’ordine morale.

Sono soci effettivi anche i rappresentanti di categorie e associazioni.

 

Art. 6

Sono organi del Comitato:

a) Il Presidente.

b) Il Direttivo.

c) L’Assemblea degli Associati.

 

Art. 7

Sono organi di giustizia e controllo:

a) Il Collegio dei Probiviri.

b) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 8

Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni del Direttivo.

Ad ogni riunione, il presidente avrà cura di nominare un segretario, per la redazione di un verbale.

Il Presidente può prendere decisioni nell’ambito delle direttive generali e dei programmi fissati dal Direttivo, salvo poi far ratificare i provvedimenti nella prima riunione utile del Direttivo.

Sovrintende alle operazioni amministrative, può aprire e gestire conti correnti bancari o postali intestati al Comitato, può conferire procure e in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da un membro del Direttivo da lui nominato, che ne assume i poteri.

 

Art. 9

Il Direttivo.

Il Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea. Esso provvede alla ordinaria amministrazione.

Alla prima convocazione provvede alla nomina del Presidente e, su proposta di questi del Vice Presidente, tra i suoi membri. Esso nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e dei

Probiviri.

Il Direttivo può assegnare particolari incarichi ai suoi membri, per assicurare maggiore funzionalità al Comitato o ad esperti vicini al Comitato.

Il Presidente potrà avvalersi, qualora il bilancio lo consenta, della prestazione onerosa di professionisti o collaboratori temporanei, determinandone i compensi o i rimborsi spese, riferendone al Direttivo alla prima riunione utile.

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta la presidenza ne ravvisi l’opportunità ed almeno ogni sessanta giorni.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Direttivo o all’Assemblea, persone esterne allo stesso, senza diritto di voto.

 

Art. 10

I componenti del Direttivo durano in carica tre anni.

In caso di vacanza o decadenza di uno dei componenti del Direttivo, questo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione di uno dei Soci, fino alla successiva Assemblea.

 

Art. 11

Il Direttivo stabilisce, nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea, il programma delle attività sociali, e riferisce alla stessa assemblea sulle attività svolte.

All’Assemblea il Direttivo sottopone la relazione finanziaria e, per la relativa approvazione, il bilancio preventivo.

Il Direttivo ha la facoltà di eleggere a Presidente Onorario o Vice Presidente Onorario, persone di particolare prestigio e competenza.

 

Art. 12

Per la validità delle sedute del Direttivo occorre la presenza di almeno tre componenti.

In caso di parità dei voti è decisivo quello del Presidente. Il membro del Direttivo, che senza giustificato motivo abbia disertato le riunioni del Direttivo per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito.

 

Art. 13

Assemblea Generale.

Tutti i soci sono convocati una volta all’anno dal Presidente in Assemblea Ordinaria. La convocazione avviene tramite messaggistica elettronica. L’assemblea può essere convocata anche a domanda firmata da almeno 1/3 dei soci. Perché l’assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente, in proprio o per delega almeno un terzo più uno dei soci. Trascorsa mezz’ora l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione e si ritiene valida quale che sia il numero dei soci presenti.

 

Art. 14

L’assemblea Ordinaria delibera sulle relazioni presentate dal Direttivo e su quanto altro previsto dall’Ordine del Giorno.

 

Art. 15

Per la validità delle deliberazioni vale la maggioranza semplice dei voti.

 

Art. 16

L’ingresso dei nuovi soci deve essere ratificato dal Direttivo che ne informa l’Assemblea alla prima utile occasione.

 

Art. 17

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio salvo gli aggiustamenti necessari per il primo anno d’attività, e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alle spese occorrenti per il suo funzionamento il Comitato provvede:

a) Con le quote dei soci.

b) Con i contributi individuali o di Enti pubblici o privati

c) Con i proventi di iniziative occasionali.

 

Art. 18

Qualsiasi modifica dello statuto dovrà essere approvata da almeno i 2/3 del Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea Generale utile.

 

Art. 19

Lo scioglimento del Comitato potrà essere pronunciato dall’Assemblea, la quale stabilirà anche la destinazione degli eventuali attivi.

 

Art. 20

Il Direttivo può autorizzare il Presidente a collaborare con Enti ed Associazioni di protezione ambientale riconosciute ex legge come Italia Nostra, WWF, FAI - anche nelle loro articolazioni territoriali - ed altre che perseguano analoghe finalità, anche se non riconosciute ex legge, a stipulare accordi e convenzioni tendenti ad ampliare il campo della presenza del Comitato e ad aderire ad iniziative - anche di carattere giudiziario - promosse dalle predette Associazioni, anche sotto forma di mero finanziamento.

Il Direttivo può altresì autorizzare il Presidente ad aderire, anche sotto forma di mero finanziamento, ad iniziative - anche di carattere giudiziario - di tutela ambientale promosse da persone fisiche e giuridiche oltre che da pubbliche amministrazioni, con le quali ultime il Comitato potrà collaborare per la soluzione delle problematiche connesse al territorio, mediante una partecipazione diretta al procedimento amministrativo.

 

Art. 21

Collegio dei Probiviri.

Il Collegio è composto da tre membri, eletti dall’assemblea generale.

Decide in via definitiva sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti o dei membri del Direttivo e sulle controversie tra gli iscritti al Comitato; può infliggere provvedimenti disciplinari fino alla revoca dell’iscrizione, e se il fatto costituisce reato, notizia l’Autorità Giudiziaria.

 

Art. 22

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da due membri effettivi, anche non facenti parte del Comitato. Essi possono partecipare alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto.

 

Art. 23

Il Direttivo decade se si dimettono i 2/3 dei componenti. Il Presidente, convoca un’Assemblea Straordinaria, per procedere alla formazione del nuovo Direttivo.

 

Art. 24

Il Comitato ha sede in Capalbio

 

Art. 25

Disposizioni finali.

Per tutto quello non espressamente previsto dallo statuto, si applicano le norme del codice civile.

 

Capalbio, 14 gennaio 2017